STATUTO

Statuto

Potrebbe essere utile leggere lo statuto dell’associazione per capire meglio come potete essere utili alla stessa.
Qui di seguito trovate la versione completa.

I. DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, FINANZIAMENTO
Art. 1
1) Con il nome “Help Philippines Association” è costituita un’associazione ai
sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero con sede a
Bellinzona, Ct. Ticino, Svizzera.
2) Essa è senza scopo di lucro. E’ apartitica e aconfessionale.
Art. 2
Scopo dell’associazione è il sostegno a progetti di aiuto umanitario operanti
nelle Filippine, paese ancora in parte considerato in via di sviluppo.
Promuovere e organizzare progetti mirati; raccogliere fondi e materiale per:
ospedali, strutture sociali, asili, scuole in genere, famiglie e persone singole
bisognose, ecc.
“Help Philippines Association” si prefigge, attraverso una costante
informazione e regolari azioni di sensibilizzazione, promosse presso i soci e i
sostenitori, di gettare solide basi per il conseguimento dello scopo sociale, di
creare occasioni di confronto e di collaborazione fra le persone e gli enti attivi
nel volontariato.
Art. 3
Le entrate dell’associazione consistono in:
– tassa sociale
– offerte e donazioni
– entrate dalle regolari azioni di sensibilizzazione
Gli impegni dell’associazione saranno garantiti unicamente dal suo patrimonio.
E’ esclusa ogni responsabilità personale dei soci.
II. QUALITA’ DI SOCIO
Art. 4
1) l’associazione è composta da soci attivi e soci sostenitori.
2) Può essere socio attivo chi svolge attività di volontariato sociale, condivide
lo scopo dell’associazione e paga la quota sociale.
3) Può essere socio sostenitore chi, con propri contributi, aiuta l’associazione
a raggiungere i suoi obiettivi.
III. ORGANIZZAZIONE
Art. 5
Gli organi dell’associazione sono:
– l’assemblea
– il comitato
– l’organo di revisione
Art. 6
1) l’assemblea generale ha luogo almeno una volta all’anno.
2) Sono di competenza dell’assemblea generale:
– la nomina del comitato e dell’organo di revisione,
– l’esame e l’approvazione del consuntivo annuale, dopo aver preso visione
del rapporto di revisione,
– l’esame e l’approvazione dei programmi d’attività,
– l’esame e l’approvazione del preventivo annuale,
– la definizione della quota sociale,
– l’ammissione e l’espulsione dei soci,
– la modifica dello statuto,
– lo scioglimento dell’associazione,
3) Ogni socio attivo dispone di un voto.
4) I soci sostenitori possono partecipare all’assemblea, senza diritto di voto.
5) L’assemblea può deliberare, in prima convocazione, se almeno la metà dei
soci attivi è presente.
Ove ciò non sia il caso, deve essere riconvocata entro breve tempo e può
deliberare qualunque sia il numero dei presenti.
6) L’assemblea prende le proprie decisioni a maggioranza dei voti dei soci
attivi presenti.
In caso di parità si procede ad una seconda votazione.
Se anche questa dovesse dare risultato di parità, la trattando verrà riportata
alla prossima assemblea.
7) Per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione si rinvia
agli articoli 11 e 12 del presente statuto.
8) Le assemblee sono convocate dal comitato o da un quinto dei soci attivi.
La convocazione, accompagnata dall’ordine del giorno, è inviata ai soci
almeno due settimane prima dell’assemblea.
Art. 7
1) Il comitato dell’associazione è composto da almeno cinque persone.
2) Il comitato è convocato dal presidente o da almeno tre soci.
3) Sono di competenza del comitato:
– la nomina del presidente dell’associazione, scelto fra i soci del
comitato stesso,
– la nomina del segretario e del cassiere,
– l’esecuzione delle decisioni dell’assemblea generale,
– la promozione di tutte le attività connesse con gli scopi sociali,
– l’amministrazione e la rappresentanza dell’associazione nei
confronti di terzi,
– l’allestimento del consuntivo e del preventivo d’esercizio,
– l’assunzione e la gestione del personale dell’ufficio, a cui può
delegare parte delle sue competenze,
– la convocazione dell’assemblea,
– l’espletazione di compiti non espressamente delegati ad un altro organo,
4) Il comitato può delegare le sue competenze al proprio interno.
5) Il comitato può costituire commissioni con incarichi particolari, composte
da soci e/o esterni.
6) Il comitato delibera se almeno la metà dei soci è presente.
7) Il comitato decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto
del Presidente ha valore doppio.
Art. 8
1) L’organo di revisione è composto da due persone o da una società di
revisione esterna.
2) Esso esamina i conti annuali e presenta al comitato un rapporto sulla
gestione, da sottoporre all’assemblea per l’approvazione.
Art. 9
La durata delle cariche è fissata in due anni.
Art. 10
L’associazione è vincolata di fronte a terzi dalle firme congiunte del
presidente e di un socio designato dal comitato al suo interno.
Art. 11
Le proposte di modifica dello statuto devono essere notificate ai soci
quattro settimane prima dell’assemblea, che decide a maggioranza
assoluta dei soci attivi presenti o con presa di posizione scritta.
Art. 12
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso dall’assemblea
straordinaria, espressamente convocata quattro settimane prima, che
decide a maggioranza assoluta dei soci attivi, o presenti o con presa
di posizione scritta.
L’eventuale patrimonio esistente al momento dello scioglimento sarà
destinato ad un ente o associazione che persegua fini umanitari
analoghi.
IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 13
Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto valgono
le norme del Codice civile svizzero.
Art. 14
Il presente statuto è approvato dall’assemblea costitutiva del 21 ottobre 2005
ed entra in vigore immediatamente.